1. L'autorizzazione non può contenere prescrizioni ulteriori rispetto a quelle concernenti:
a) i limiti di emissione delle sostanze inquinanti;
b) gli obiettivi di qualità ambientale;
c) i criteri di processo;
d) l'adozione della migliore tecnologia disponibile, come definita all'articolo 48;
e) le modalità di documentazione dell'attività da svolgere e dei rilasci inquinanti;
f) le misure previste in caso di cessazione definitiva dell'attività;
g) i criteri costruttivi degli impianti e quelli operativi;
h) la qualificazione professionale e la consistenza numerica del personale addetto alla tutela ambientale;
i) la prestazione di adeguate garanzie finanziarie;
l) le distanze di sicurezza.
2. Alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applica il disposto dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
3. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sono soggette a revisione in via ordinaria ogni quattro anni e, comunque, ogniqualvolta l'autorità competente ne ravvisi la necessità in relazione a un mutamento significativo delle condizioni dell'ambiente o all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile che consenta l'adozione di più efficaci misure di contenimento dell'inquinamento.
4. L'efficacia delle nuove misure prescritte ai sensi del comma 3 è subordinata ad un periodo transitorio di adeguamento, fissato in funzione delle modifiche richieste, della tipologia dell'impianto e degli oneri di investimento.