Art. 60.
(Contenuto prescrittivo massimo dell'autorizzazione).

      1. L'autorizzazione non può contenere prescrizioni ulteriori rispetto a quelle concernenti:

          a) i limiti di emissione delle sostanze inquinanti;

          b) gli obiettivi di qualità ambientale;

          c) i criteri di processo;

          d) l'adozione della migliore tecnologia disponibile, come definita all'articolo 48;

          e) le modalità di documentazione dell'attività da svolgere e dei rilasci inquinanti;

          f) le misure previste in caso di cessazione definitiva dell'attività;

          g) i criteri costruttivi degli impianti e quelli operativi;

          h) la qualificazione professionale e la consistenza numerica del personale addetto alla tutela ambientale;

          i) la prestazione di adeguate garanzie finanziarie;

          l) le distanze di sicurezza.

      2. Alle prescrizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applica il disposto dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
      3. Le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni sono soggette a revisione in via ordinaria ogni quattro anni e, comunque, ogniqualvolta l'autorità competente ne ravvisi la necessità in relazione a un mutamento significativo delle condizioni dell'ambiente o all'evoluzione della migliore tecnologia disponibile che consenta l'adozione di più efficaci misure di contenimento dell'inquinamento.
      4. L'efficacia delle nuove misure prescritte ai sensi del comma 3 è subordinata ad un periodo transitorio di adeguamento, fissato in funzione delle modifiche richieste, della tipologia dell'impianto e degli oneri di investimento.

 

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